Parchi eolici: che fatica farli decollare in Italia

Il caso della vittoria al Tar di una società specializzata in energie rinnovabili dopo che la Regione Sardegna aveva bloccato la valutazione d’impatto ambientale per l’installazione di un impianto

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Siamo tutti d’accordo: il futuro è nelle fonti d’energia rinnovabile. A patto però che non sia qui. In Italia l’installazione di impianti fotovoltaici o parchi eolici obbedisce a una normativa che, in materia di vincoli paesaggistici, storici e archeologici, si declina localmente a più livelli istituzionali (Regioni, Comuni, Soprintendenze) rendendo difficile un quadro di riferimento omogeneo e generale.
In questo contesto s’inserisce la decisione del Tar della Sardegna che, con una sentenza pubblicata il 19 marzo 2018, ha dato ragione a una società specializzata nell’installazione di impianti eolici: quest’ultima s’era vista negare dalla Regione Sardegna il provvedimento favorevole  procedura di Via (Valutazione di Impatto Ambientale) per realizzare un grande parco eolico da 23 Megawatt di potenza. La causa ambientalista – in questo caso la tutela delle fonti rinnovabili – ha così avuto la meglio rispetto a presunti vincoli di natura archeologica e paesaggistica non ben precisati dalla Regione Sardegna.  La sentenza del Tar segna inoltre un precedente importante, soprattutto per le amministrazioni pubbliche chiamate a valutare l’impatto ambientale di tutti quei progetti pensati per promuovere e diffondere le fonti rinnovabili, a fronte anche delle loro ricadute positive sul territorio in termini di ricchezza, opportunità per l’economia locale e occupazione (in Sardegna il tasso di disoccupazione è pari al 17%).
“Sul tema delle energie rinnovabili – spiega l’avvocato Leonardo Masi che ha difeso la parte ricorrente ed è anche il presidente onorario di Anter  – si registra una maggiore sensibilità delle amministrazioni locali che tuttavia, talvolta, non elimina atteggiamenti di rigidità: ed infatti spesso devono pronunciarsi i giudici del tribunale amministrativo sulla legittimità di dinieghi di varia natura. La mia opinione è che occorre sempre un’attenta e puntuale valutazione preliminare delle peculiarità del paesaggio e della necessità di inserire correttamente al suo interno impianti che peraltro sono necessari per il nostro Paese, per il quale le energie rinnovabili rappresentano una sorta di “petrolio”. Una volta però che  le valutazioni sono compiute con esito favorevole, i progetti debbono essere assentiti, anche con una certa rapidità”.

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Cosa è successo in Sardegna

Nove anni per ridare il via… a un procedimento di Via. Non è solo un gioco di parole: Via sta per valutazione d’impatto ambientale ed è l’atto – propedeutico al rilascio dell’autorizzazione unica ambientale – che la Regione Sardegna ha negato alla società Fonteolica per la realizzazione di un parco eolico nel sud-est dell’isola. Nove anni di battaglie e a suon di carte bollate che hanno rischiato di mandare in fumo un progetto d’investimento da 25 milioni di euro. Siamo nel Comune di Gonnesa, un paesino di cinquemila anime dell’Iglesiente ricco di siti minerari dismessi, attrazioni naturalistiche e testimonianze archeologiche. Contro il diniego alla Via, Fonteolica aveva impugnato la deliberazione della giunta regionale della Sardegna numero 2/21 del 16 gennaio 2013, quella che bocciava la procedura di Via per un “impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato Gonnesa Sud-Ovest”. “Dal punto di vista tecnico e giuridico ora riprende a correre l’iter che dovrebbe portare a questo punto all’approvazione della Via: l’amministrazione regionale è chiamata nuovamente a pronunciarsi e non si vedono allo stato motivi ostativi alla conclusione del procedimento con una Via positiva – osserva l’avvocato Leonardo Masi – Dal punto di vista della sostanza, la sentenza rappresenta senza dubbio una buona notizia per la diffusione dei parchi eolici e, più in generale, delle energie rinnovabili in Italia”.

Dove nasce il contenzioso

2-11-2009: La società Fonteolica presenta alla Regione Sardegna un progetto per realizzare un impianto composto da 10 generatori, ciascuno da 2,3 Megawatt, per una potenza complessiva di 23 Megawatt. Lo ha fatto rispettando tutte le prescrizioni di legge previste per questa tipologia d’impianti. Ma l’amministrazione pubblica, a più livelli, prova a mettere i bastoni fra le ruote.  Prima che scattasse il semaforo rosso della Via (la conferenza viene indetta il 24 marzo 2011), il consiglio comunale di Gonnesa si era già opposto al progetto chiamando in causa il ‘vincolo ambientale-archeologico’. Progetto ritenuto incompatibile dal Comune per via della presenza di Nuraghi tutelati. Fonteolica ci riprova, modificando il progetto presentato nel 2009: vengono eliminati 3 aerogeneratori e 6 sono stati ricollocati. Viene abbassata l’altezza da 100 a 93 metri, aumentandone il diametro da 90 a 100 metri, in modo da garantire la stessa potenza complessiva (quella dei singoli generatori passa da 2,3 a 3,2 Megawatt). Altro progetto, altra istanza di Via ma niente da fare: scatta ugualmente il disco rosso per il parco eolico di Gonnesa. Questo perché l’opera viene ritenuta incompatibile con il contesto archeologico e paesaggistico circostante.

Leonardo Masi, Presidente Onorario di ANTER

La posizione della società

Fonteolica non ci sta e, l’8 maggio 2013, decide di impugnare il provvedimento negativo di Via presentando ricorso al Tar. Tre gli elementi su cui è imperniata la sua difesa:

 

  1. Illegittimità dell’articolo 18 della legge regionale Sardegna 2/2007(energia rinnovabile – eolico), sostituito dall’articolo 6, comma 8, della legge regionale Sardegna 3/2009(disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili). L’articolo in questione, che autorizzava la localizzazione di impianti eolici nelle aree industriali, retroindustriali e ‘compromesse’ dal punto di vista ambientale, era stato oggetto di un annullamento della Corte costituzionale, che aveva riabilitato il numero delle aree previste per localizzare gli impianti eolici (essenzialmente quelle ‘degradate’). L’impostazione rigida del governo regionale fu dunque dichiarata incostituzionale. Non solo. Il sito di Gonnesa non faceva parte delle ‘aree a valenza storico-culturale’, dunque oggetto di vincolo, classificate dalla cartografia regionale. Tra gli altri rilievi mossi, la violazione e la contradditorietà rispetto all’articolo 112 del piano paesaggistico regionale, nonché rispetto alla delibera della giunta regionale 3/17 del 2009; l’eccesso di potere per travisamento dei fatti, per contraddittorietà dell’azione amministrativa e per carenza di motivazione.
  2. eccesso di potere per travisamento dei fatti, per contraddittorietà tra atti, per carenza di motivazione, per mancato bilanciamento degli interessi pubblici rilevanti.
  3. violazione dell’articolo 1,  comma 2, della legge 241/1990 (legge sul procedimento amministrativo), eccesso di potere per sviamento, aggravamento del procedimento, carenza ed illogicità della motivazione, contraddittorietà tra atti.

Uno scorcio del lungomare di Gonnesa visto dall’alto

La posizione dell’ente

“Eccezionale valore paesaggistico e archeologico dell’area”: così nel 2013 la giunta regionale sarda definiva l’area oggetto del futuro investimento del parco, pronunciandosi in merito al procedimento di Via. Ma tale non era stata mai considerata, né dal piano paesaggistico regionale né dalla delibera della giunta regionale 3/17 del 2009 che individua i principali impatti sul paesaggio e sull’ambiente. Il rigetto della Via era stato motivato dal contesto archeologico e ambientale come l’esistenza di torri nuragiche: la necessità di una tutela assoluta sarebbe stata tale da precludere la localizzazione dell’impianto eolico.

 

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